1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 80 ha pronunciato l’incostituzionalità del presente articolo per eccesso di delega.