1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all’allegato A, parte III, al presente codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
L’art. 34 del nuovo codice del turismo (come già gli artt. 37 e 38 della precedente versione, in vigore fino al 30/6/2018) si occupa di disciplinare gli obblighi “precontrattuali” dell’organizzatore e del venditore.
Con l’espressione “informazioni precontrattuali” si intendono tutte quelle informazioni che l’organizzatore ed il venditore (ove presente) devono fornire al viaggiatore, prima che quest’ultimo decida di acquistare un pacchetto turistico.
Lo scopo della norma è chiaro e risiede nel fatto di consentire al consumatore di operare una scelta consapevole rispetto al prodotto da acquistare, in termini di costi, tempi, sicurezza, adeguatezza e rispondenza del pacchetto turistico alla proprie esigenze.
L’articolo in esame fornisce, quindi, un elenco preciso, dettagliato e vincolante di quelle che sono le informazioni “precontrattuali” da fornire al viaggiatore, prima che egli acconsenta a sottoscrivere il vero e proprio contratto di acquisto del pacchetto turistico.
Non solo, la norma stabilisce l’obbligo, per l’organizzatore ed il venditore, se presente, di consegnare al cliente, in fase precontrattuale, il cosiddetto “modulo informativo standard”,
Intendiamoci: se un cliente si presenta in agenzia e chiede di avere 10 preventivi, per 10 località turistiche differenti e molteplici variabili, l’organizzatore (o il venditore) non sarà tenuto a fornire tutte le informazioni che di seguito vedremo, ma dovrà certamente farlo quando il cliente avrà operato la sua scelta – o avrà comunque ristretto il numero di variabili – e obbligatoriamente PRIMA che il turista firmi il contratto per l’acquisto del pacchetto.
Analizziamo la norma.
Prima di elencare le informazioni precontrattuali, che l’organizzatore ed il venditore devono fornire al viaggiatore, l’art. 34, comma 1, precisa che gli operatori devono fornire al loro cliente il MODULO INFORMATIVO STANDARD, che è pubblicato all’allegato A, parte I o parte II, in calce al Codice del Turismo.
Che cosa è questo modulo? Si tratta di un modulo a contenuto vincolato (standard, appunto) nel quale – in base al tipo di prodotto acquistato ed al canale di acquisto – il viaggiatore riceve tutte le informazioni relative all’organizzatore del pacchetto turistico, nonchè ai diritti fondamentali, che gli sono riconosciuti in virtù della Direttiva UE 2015/2302 (in merito, ad esempio, al diritto di trasferire il pacchetto ad altra persona, al diritto recedere dal contratto, ecc…).
Il modulo informativo standard di cui all’allegato A, Parte I, andrà consegnato in caso di vendita di pacchetto turistico on line, in quanto prevede l’utilizzo di hyperlink.
ll modulo informativo standard di cui all’allegato A, Parte II, andrà invece consegnato in caso di vendita di pacchetto turistico in “situazioni diverse” da quelle della vendita on line (ad esempio, quando un pacchetto è venduto in agenzia di viaggi).
È bene prestare attenzione al fatto che la consegna del modulo informativo standard non è una facoltà, ma un OBBLIGO, la cui inosservanza può avere conseguenze anche pesanti: ai sensi dell’art. 51 bis del Codice del turismo, infatti, il venditore che ometta di fornire al viaggiatore tale modulo, viene considerato automaticamente organizzatore, con tutte le conseguenze, che vedremo, in termini di responsabilità per la corretta esecuzione del pacchetto.
Non solo, ai sensi dell’art. 51 septies del Codice, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravvengono all’obbligo di consegna del modulo, di cui all’art. 34, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.
Attenzione, quindi.
L’elencazione delle informazioni, da fornire al cliente in sede precontrattuale, è piuttosto dettagliata, tanto che non riteniamo siano necessarie ulteriori precisazioni.
Il senso della norma è certamente quello di fornire al cliente notizie ed informazioni il più possibile precise, in modo che il consumatore possa fare una scelta consapevole ed evitare brutte sorprese (e certamente questo è un vantaggio anche per l’organizzatore ed il venditore!).
Attenzione! Tutte le informazioni elencate dall’art. 34, devono essere fornite con precisione, in quanto il contenuto delle informazioni precontrattuali andrà poi riprodotto fedelmente nel vero e proprio contratto di viaggio.
Non solo. Il successivo art. 37, precisa che spetta al professionista l’onere di provare di aver fornito tutte le informazioni precontrattuali previste dalla legge (quindi è buona norma dare queste informazioni in forma scritta, attraverso un modulo che sarà fatto firmare al cliente) e, naturalmente, che le informazioni fornite devono essere veritiere.
Il comma 2 dell’art. 34 precisa ulteriormente che nel caso di contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono (ipotesi piuttosto rara, ormai) il modulo informativo standard che deve essere fornito è quello di cui all’allegato A, parte II (ovvero quello che si utilizzerebbe in caso di vendita in agenzia), mentre le informazioni precontrattuali rimangono sempre quelle elencate al comma 1.
Al comma n. 3, l’art. 34 prende in considerazione i pacchetti turistici assemblati tramite soluzioni precombinate (i cosiddetti “smartbox”) ed i pacchetti turistici assemblati direttamente dal turista attraverso “processi collegati di prenotazione” on line, in cui, dopo aver prenotato un primo servizio (ad esempio un volo) il turista è reindirizzato ad un altro sito per l’acquisto di un altro servizio (ad esempio il soggiorno in albergo), con trasferimento dei dati del cliente da un sito all’altro e conclusione di tutte le transazioni entro 24 ore dalla prima.
Anche in questo caso, le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 comma 1, dovranno essere fornite in maniera completa, ma ciascun fornitore sarà tenuto a comunicare quelle di sua pertinenza.
In ogni caso, l’organizzatore (che in questo caso, vedremo, è il primo operatore con cui il turista ha concluso una transazione) dovrà fornire a sua cura il modulo informativo standard, che sarà quello di cui all’allegato A, parte III.
Il comma quarto stabilisce che le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.
Niente moduli dai caratteri microscopici, quindi, né frasi sibilline per mascherare eventuali clausole poco gradite al consumatore o caratteristiche tecniche del viaggio che potrebbero risultare poco invitanti (villaggio sito ad 8 km dalla spiaggia, servizi a pagamento, esclusioni e penali, ecc…)
Una precisazione importante.
Sebbene l’art. 34 del Codice del Turismo contenga una elencazione precisa di quelle che sono le informazioni precontrattuali che devono essere fornite al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, ci pare necessario segnalare una pronuncia del Tribunale di Torino, che ha fornito un’interpretazione ulteriore proprio su questo punto (non sappiamo se, in seguito, la sentenza sia stata appellata).
Premettiamo che la sentenza a cui ci riferiamo (sentenza n. 5202, Tribunale di Torino, sezione III, del 12/11/2018), è stata emessa nell’ambito di un procedimento radicato contro Costa Crociere s.p.a. da alcuni eredi di una turista italiana, deceduta in occasione dell’attentato eseguito per mano di alcuni terroristi in data 18/3/2015, presso il Museo del Bardo, a Tunisi.
La turista, ospite di una crociera organizzata da Costa Crociere, era scesa a terra, in occasione dello scalo a Tunisi, per partecipare alla visita presso il Museo del Bardo, proposta da Costa Crociere stessa. Come è purtroppo noto, in quella occasione, molti passeggeri della nave da crociera si trovarono coinvolti in un terribile attentato terroristico, nel corso del quale persero la vita 24 persone, tra cui 21 turisti.
Costa Crociere, citata in giudizio, dagli eredi della turista italiana deceduta, per essere dichiarata responsabile di non aver fornito ai turisti adeguate informazioni circa le condizioni socio politiche presenti in Tunisia, è stata dichiarata non responsabile (nel giudizio di primo grado) dal Tribunale di Torino, che ha tuttavia chiarito con questa sentenza alcuni principi importanti, in materia di informazioni precontrattuali.
Prima di esaminare questi principi, dobbiamo precisare che la sentenza del Tribunale di Torino è stata emessa con riferimento ad un contratto di viaggio stipulato certamente prima del 1° luglio 2018, ovvero prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del turismo, qui in commento.
Tuttavia, molte norme presenti nel “vecchio” codice del turismo, sono assolutamente sovrapponibili, in termini di contenuti e significato con quelle del “nuovo” codice e, quindi, un’interpretazione giurisprudenziale, fornita con riferimento alla precedente versione del codice del turismo, può essere senza dubbio applicata, sempre in via interpretativa, agli analoghi articoli del nuovo codice del turismo, in vigore dal 1° luglio 2018.
Così riteniamo possa essere, con riferimento al caso che ci occupa: la sentenza del Tribunale di Torino ha infatti preso in esame – tra gli altri, gli articoli n. 37 e 38 del “vecchio” codice del turismo, che disciplinavano le informazioni precontrattuali da fornire al turista, oggi disciplinate invece dall’art. 34 del codice in vigore dal 1° luglio 2018.
Fatta questa doverosa precisazione, osserviamo che la sentenza n.5202/2018 del Tribunale di Torino, ha esaminato le norme relative alle informazioni precontrattuali (prima del 1° luglio 2018, articoli 37 e 38, oggi articolo 34 del codice del turismo), unitamente alle condizioni generali di contratto redatte dall’organizzatore Costa Crociere (ed in particolare l’art. 2.14, nel quale l’organizzatore stabiliva che era onere del passeggero, prima di intraprendere il viaggio, informarsi autonomamente sulle condizioni di sicurezza dei luoghi toccati dal viaggio).
Alla luce di tali norme, il Tribunale ha stabilito che poiché all’operatore turistico professionale (in questo caso, organizzatore Costa) è richiesta, ai sensi dell’art. 1176, II comma, del codice civile, una “diligenza qualificata” (ovvero maggiore) nell’adempimento delle proprie obbligazioni, all’organizzatore è richiesto di “…compiere ogni sforzo per informarsi, tramite fonti ufficiali, delle condizioni di sicurezza del luogo in cui organizza il viaggio. Tali fonti devono individuarsi nelle comunicazioni e raccomandazioni diramate dal ministero degli Affari esteri, che è l’organo deputato ad assicurare la sicurezza dei propri cittadini e che possiede i canali oggettivamente più certi per offrire le informazioni sui luoghi in cui non è sicuro recarsi in viaggio. Non può invece ritenersi che l’ambito della diligenza si estende al monitoraggio delle condizioni di sicurezza delle destinazioni turistiche attraverso canali diversi da quelli ufficiali(…)”.
Il giudice ha in questo modo individuato il contenuto del comportamento che Costa Crociere era tenuta a mantenere verso i propri clienti.
Così prosegue la sentenza: “Dalle risultanze di causa è emerso che nei giorni che hanno preceduto l’attentato posto in essere dall’Isis al museo del Bardo, a Tunisi, il 18 marzo 2015, non sussistevano informazioni provenienti dal ministero degli Affari Esteri o da organi ufficiali dello Stato Italiano relative a possibili rischi di attentati in Tunisia, che Costa Crociere avrebbe dovuto conoscere e di cui avrebbe dovuto informare i propri passeggeri(…) Risulta, conseguentemente, che in data 18 marzo 2015 non vi fossero informazioni da fonti ufficiali sul rischio concreto di attentati in Tunisia, che Costa Crociere avrebbe dovuto sapere e sulle quali avevaomesso di informarsi e a propria volta di informare la signora XY. Al contrario, la situazione politica di sicurezza in Tunisia appariva sotto controllo, non allarmante e, soprattutto, nessun invito a non visitare il paese era stato diramato dal ministero degli Affari Esteri italiano”.
Attenzione, quindi: in forza dell’interpretazione data da questa sentenza, non sarebbe sufficiente, per l’organizzatore, fornire le informazioni precontrattuali stabilite dal Codice del Turismo, né imporre al turista – con una clausola contrattuale – di verificare in via autonoma le condizioni di sicurezza del luogo di destinazione della vacanza.
Oltre a quanto previsto dal codice, sarebbe onere dell’organizzatore, assumere (e comunicare al turista) informazioni circa lo stato di sicurezza dei luoghi di destinazione della vacanza, ma solo attraverso i canali di informazione ufficiali(ministero degli Affari Esteri) e non attraverso ulteriori canali che, sebbene noti, non siano fonti ufficiali.