Modulo informativo standard qualora l’organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera b), punto 2.4)
Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della societa’ XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituira’ un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto e’ incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink].
Seguendo l’hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto puo’ essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo e’ superiore all’8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore puo’ risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi e’ una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, e’ cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facolta’ di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. – Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresi’ diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore e’ tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficolta’. – Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto e se nel pacchetto e’ incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori e’ garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con YZ [l’entita’ responsabile della protezione in caso d’insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l’autorita’ competente]. I viaggiatori possono contattare tale entita’ o, se del caso, l’autorita’ competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale