1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
Il primo caso disciplinato, con riferimento alla modifica del contratto di pacchetto turistico, dopo il suo acquisto, riguarda una modifica che può essere effettuata da parte del viaggiatore.
Laddove infatti il viaggiatore non possa, o non voglia, partecipare al viaggio acquistato, può cedere il proprio contratto ad un altro viaggiatore, a condizione che:
– la comunicazione sia data all’organizzatore fino a 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto;
– tale comunicazione sia data per iscritto;
– il viaggiatore che sostituirà il primo (cosiddetto cessionario) abbia la possibilità di fruire del servizio come il primo. In pratica, laddove il viaggio sia stato acquistato da una persona adulta che viaggia da sola, tale viaggio non potrà naturalmente essere ceduto ad un minore di età. Oppure, se il viaggio è stato espressamente qualificato come non adatto a persone con mobilità ridotta, non potrà essere ceduto a persone che invece hanno necessità differenti.
Il secondo comma dell’art. 38 precisa che il cedente – ovvero il titolare originario del contratto – ed il cessionario ovvero il soggetto che sostituisce il primo, sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo prezzo e degli eventuali diritti imposte e altri costi che dovessero risultare data l’eccezione.
Cosa significa tale espressione? Questa espressione sta a significare che se il titolare originario del contratto comunica la cessione del contratto ad un secondo soggetto, ma non ha ancora provveduto a saldare il pagamento di tutto il pacchetto turistico, entrambi i soggetti sono responsabili per l’intero saldo del prezzo.
Non solo, laddove dalla cessione del contratto dovessero derivare spese di gestione della pratica, anche per tali spese saranno responsabili sia il titolare originario del contratto che il secondo viaggiatore.
In caso di mancato pagamento del saldo prezzo, l’agenzia di viaggi intermediaria o il tour operator organizzatore potranno chiedere tutto il pagamento del prezzo residuo indifferentemente all’uno o all’altro soggetto.
Il terzo comma dell’articolo 38, impone all’organizzatore l’obbligo di informare il primo titolare del contratto dei costi effettivi per la cessione del contratto stesso, precisando che tali costi non possono essere irragionevoli e non possono prevedere l’applicazione di fee o compensi ulteriori, oltre ai alle spese effettivamente sostenute per la cessione del contratto.
L’organizzatore deve inoltre fornire i giustificativi delle spese che vengono richieste.
La possibilità di cedere il contratto ad un altro viaggiatore, entro 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto turistico, è una delle informazioni che devono essere date al viaggiatore in via obbligatoria, nel contratto di pacchetto turistico, come previsto dall’articolo 36 comma 5 lettera h.