1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
In ogni caso, indipendentemente dal motivo che ha cagionato la situazione, l’organizzatore ha l’obbligo di prestare una adeguata assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24fornendo informazioni su servizi sanitari, autorità locali e assistenza consolare anche (e diremmo, soprattutto) nel caso in cui i viaggiatori siano persona e a mobilità ridotta, minori, donne in stato di gravidanza e persone bisognose di assistenza sanitaria.
Se il viaggiatore ha causato intenzionalmente o per sua colpa la situazione di difficoltà in cui si trova, ha comunque diritto a ricevere assistenza, naturalmente, ma deve rimborsare all’organizzatore le spese sostenute.