1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.
(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
L’art. 51 bis del codice del turismo stabilisce che nel caso in cui il venditore ometta di consegnare al turista il “modulo informativo standard” di cui all’art. 34, contenente tutte le informazioni circa il tour operator organizzatore, ovvero ometta di precisare che sta agendo in qualità di venditore, viene considerato automaticamente organizzatore nei confronti del turista, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità e risarcimento del danno da vacanza rovinata. Attenzione, quindi.