1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravviene:
a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;
c) alle disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l’organizzatore o il venditore che omette di fornire l’informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall’articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all’organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità competente dispone la cessazione dell’attività.
6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
8. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”;
b) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”.
(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
Le sanzioni sono particolarmente gravose.
a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 34 (info precontrattuali), 35, comma 2 (modifiche alle info precontrattuali), 36 (contratto), 38, comma 3 (costi della cessione), 39, comma 4 (aumento del prezzo), 40, comma 4(modifica altre condizioni/riduzione), 41, comma 7, terzo periodo (documentazione variazione del prezzo), e 49, commi 2 e 3 (info sui servizi turistici collegati e allegato);
b) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2 (informazioni ingannevoli), 42, commi 7 e 8 (mobilità ridotta e soluzioni alternative), e 45, comma 1 (obbligo di assistenza);
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8 (protezione in caso di insolvenza e fallimento).
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per il professionista, l’organizzatore o il venditore che omette di fornire l’informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte.
e) In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
f) In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
g) In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all’organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità competente dispone la cessazione dell’attività.