1. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.
(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
Ai sensi dell’art. 51 ter, se l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo (ad esempio: Stati Uniti, Argentina, India, Svizzera, Cina, ecc…) il venditore che invece è stabilito (ovvero, ha la sua sede operativa, secondo questa definizione: l’esercizio effettivo a tempo indeterminato di un’attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un’infrastruttura stabile, art. 8, dlgs 59/10) nello Spazio economico europeo è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori (in termini di responsabilità verso il turista), a meno che non provi che l’organizzatore extra europeo si conforma agli obblighi previsti dal Codice del turismo in tema di responsabilità per l’esecuzione del pacchetto e fondo di garanzia. Attenzione, quindi, nella scelta di T.O. extraeuropei.