1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68, avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.
2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento e’ sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l’esito dell’attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all’acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell’ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 80 ha pronunciato l’incostituzionalità del presente articolo per eccesso di delega.